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Sez. 2, Sentenza n. 8213 del 22/04/2016 (Rv. 639669 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - OPPOSIZIONE AL PROPRIETARIO | Comodato - Estinzione - Mancata riconsegna da parte del comodatario - Idoneità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639669-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - OPPOSIZIONE AL PROPRIETARIO

La mera mancata riconsegna del bene al comodante, nonostante le reiterate richieste di questi, a seguito di estinzione del comodato è inidonea a determinare l'interversione della detenzione in possesso, traducendosi nell'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, suscettibile, in sé, di integrare un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale all'obbligo restitutorio gravante per legge sul comodatario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1164

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)