Sez. 2, Sentenza n. 5419 del 08/03/2011 (Rv. 616740 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - IN GENERE | Mutamento del titolo - Presupposti - "Causa proveniente da un terzo" - Atto di trasferimento del diritto, idoneo a legittimare il possesso - Necessità - Perfezionamento, validità o efficacia dell'atto - Irrilevanza - Opposizione del detentore contro il possesso - Definizione - Manifestazione, inequivoca al possessore, dell'intenzione del detentore di tenere la cosa come propria - Necessità - Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti.
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - IN GENERE
L'art. 1141 del cod. civ. non consente al detentore di trasformarsi in possessore mediante una sua interna determinazione di volontà, ma richiede, per il mutamento del titolo, o l'intervento di "una causa proveniente da un terzo", per tale dovendosi intendere qualsiasi atto di trasferimento del diritto idoneo a legittimare il possesso, indipendentemente dalla perfezione, validità, efficacia dell'atto medesimo, compresa l'ipotesi di acquisto da parte del titolare solo apparente, oppure l'opposizione del detentore contro il possessore, opposizione che può aver luogo sia giudizialmente che extragiudizialmente e che consiste nel rendere noto al possessore, in termini inequivoci e contestando il di lui diritto, l'intenzione di tenere la cosa come propria. Lo stabilire se, in conseguenza di un atto negoziale, ancorché invalido, al detentore di un immobile sia stato da un terzo trasferito il possesso del bene, costituisce un'indagine di fatto, riservata al giudice di merito, i cui apprezzamenti e valutazioni sono sindacabili in sede di legittimità soltanto per illogicità o inadeguatezza della motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1164, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)