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Sez. 1, Sentenza n. 911 del 13/03/1976 (Rv. 379565 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DELL'AGENTE - INFORMAZIONI AL PREPONENTE - PRESUPPOSTO - MANCATE INFORMAZIONI - INADEMPIMENTO DELL'AGENTE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379565-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DELL'AGENTE - INFORMAZIONI AL PREPONENTE - PRESUPPOSTO - MANCATE INFORMAZIONI - INADEMPIMENTO DELL'AGENTE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

L'art 1746 cod civ, nell'imporre all'agente l'Obbligo di fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari, presuppone che affari siano stati promossi, e percio non puo essere invocata, come causa di risoluzione del contratto di Agenzia per inadempimento, la mancata comunicazione di dette informazioni, quando l'agente non sia riuscito ad entrare in contatto con alcun cliente.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1746

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)