Sez. L, Sentenza n. 7644 del 19/08/1996 (Rv. 499255 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DELL'AGENTE - INFORMAZIONI AL PREPONENTE | Natura strumentale rispetto all'obbligo di conclusione degli affari - Rilevanza della violazione dell'obbligo di informazione ai fini della risoluzione del contratto per colpa dell'agente - Condizioni - Fattispecie.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DELL'AGENTE - INFORMAZIONI AL PREPONENTE
L'obbligo imposto all'agente dall'art. 1746 cod. civ. di fornire al preponente informazioni sulle condizioni di mercato nella zona assegnatagli nonché ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari, (che si traduce nell'obbligo di informare in generale sullo sviluppo della concorrenza e sulle reali prospettive di penetrazione del mercato) pur avendo carattere secondario e strumentale rispetto all'obbligo principale dell'agente di promuovere la conclusione di affari, può assumere in concreto una rilevanza tale da giustificare, in caso di sua violazione, la risoluzione del rapporto per colpa dell'agente, come avviene quando - secondo la valutazione insindacabile del giudice di merito - l'omissione delle informazioni o l'inesattezza di quelle fornite siano suscettibili di provocare gravi conseguenze negative sull'andamento commerciale dell'impresa preponente. (Nella fattispecie la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che integrasse una inadempienza grave da parte dell'agente la mancata comunicazione del fatto che il proprio figlio aveva intrapreso nella medesima zona un'attività di agente per una ditta concorrente, contattando per conto della nuova società tutti i clienti del padre, ed utilizzando a tal fine l'elenco dei clienti, i locali lavorativi e il recapito telefonico del proprio genitore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1746
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)