Sez. 2, Sentenza n. 7841 del 22/12/1986 (Rv. 449791 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA - SENTENZA CONDIZIONALE - NOZIONE - AVVERAMENTO DELL'EVENTO FUTURO E INCERTO - EFFICACIA - TITOLO ESECUTIVO PER UN DIRITTO CERTO, LIQUIDO ED ESIGIBILE - CONFIGURABILITÀ.*
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA - SENTENZA CONDIZIONALE - NOZIONE - AVVERAMENTO DELL'EVENTO FUTURO E INCERTO - EFFICACIA - TITOLO ESECUTIVO PER UN DIRITTO CERTO, LIQUIDO ED ESIGIBILE - CONFIGURABILITÀ.*
La sentenza condizionata, che subordina l'efficacia della condanna ad un evento futuro ed incerto, è ammessa nell'ordinamento giuridico italiano poiché, oltre a rispondere ad esigenze di economia di giudizi, non pone affatto in essere una condanna da valere per il futuro, ma accerta l'esistenza attuale dell'Obbligo di eseguire una determinata prestazione e il condizionamento, del pari attuale, di tale Obbligo ad una circostanza il cui avveramento, da accertarsi in Sede esecutiva senza bisogno di ulteriori indagini di merito, fa sì che la sentenza acquisti efficacia di titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ.. (V 1604/84, mass n 432894; (V 6667/82, mass n 424303; (V 265/77, mass n 383794; (Conf 6239/79, mass n 402969).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)