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Sez. 2, Sentenza n. 9230 del 04/05/2005 (Rv. 581941 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI | Liquidazione del danno per debito di valore - Da parte del giudice d'appello - Pagamenti effettuati al creditore - Necessaria considerazione ai fini della nuova liquidazione - Obbligo di motivazione sul punto.
Stato
decisa il 2005-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581941-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI

Il giudice d'appello, in tema di liquidazione dei danni per debiti di valore, deve rivalutare la somma liquidata in primo grado, con applicazione cumulativa degli interessi sino alla data della pronuncia, in modo da reintegrare completamente il patrimonio del danneggiato per tutte le perdite subite in conseguenza dell'eventi dannoso, ma, nel compiere tale operazione, non può prescindere dagli eventuali pagamenti che siano stati già fatti al creditore e dalle modalità e dai criteri, anche di carattere temporale, con cui si è proceduto alla liquidazione, con la conseguenza che, nell'operare una ulteriore rivalutazione e nell'attribuire ulteriori interessi, deve tener conto necessariamente dei detti pagamenti, debitamente motivando in ordine ai criteri seguiti per stabilire periodo di riferimento dell'ulteriore rivalutazione nonché decorrenza e modalità di calcolo degli ulteriori interessi (sulla base di tali principi la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che non vi si era conformata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1194, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)