Sez. 3, Sentenza n. 7927 del 26/04/2004 (Rv. 572338 - 01)
LOCAZIONE - DISDETTA | Funzione - Disdetta intimata per un periodo di scadenza anteriore - Validità per il termine di scadenza successivo.
LOCAZIONE - DISDETTA
In tema di locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo, ed in relazione alle finalità perseguite dall'art.29 della legge 392/1978, la eventuale nullità della disdetta per mancata specificazione dei motivi (nullità assoluta, che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse in ogni stato e grado del giudizio) rende inidoneo l'atto "de quo" a produrre gli effetti suoi propri per la prima scadenza contrattuale, ma non gli impedisce di valere per la scadenza successiva come espressione di volontà contraria alla rinnovazione della locazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1596, Cod. Civ. art. 1597, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)