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Sez. L, Sentenza n. 2674 del 27/05/1978 (Rv. 392048 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - EFFETTUAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL LAVORATORE - LIMITI - INVERSIONE DELLO ONERE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392048-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - EFFETTUAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL LAVORATORE - LIMITI - INVERSIONE DELLO ONERE PROBATORIO - CONDIZIONI.*

La prova del lavoro straordinario, prestato nelle domeniche e nelle festivita infrasettimanali destinate al riposo, deve essere fornita dal lavoratore che domanda i relativi compensi, secondo il normale criterio di distribuzione dell'Onere probatorio. Quando, pero, nella contrattazione individuale, in aderenza a specifiche norme collettive, sia stabilita la prestazione obbligatoria del lavoro nei giorni suddetti, con la maggiorazione della retribuzione, deve presumersi che il lavoratore abbia adempiuto quest'Obbligo contrattuale, e tale presunzione iuris tantum puo essere vinta dalla prova contraria, da fornirsi da colui che deduce l'inadempimento dell'Obbligo contrattuale. (fattispecie relativa al contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 aprile 1940 per il personale delle imposte di consumo).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)