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Sez. L, Sentenza n. 3696 del 08/06/1981 (Rv. 414336 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - DIRITTO DEL LAVORATORE AD UN GIORNO DI RIPOSO DOPO SEI GIORNI CONSECUTIVI DI LAVORO - DEROGHE - ADDETTI AI MAGAZZINI DELLA COMPAGNIA INTERNAZIONALE DELLE CARROZZE LETTI E DEL TURISMO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CLAUSOLA DEI CONTRATTI COLLETTIVI PER DETTI MAGAZZINIERI RELATIVA ALLA PREVISIONE DI PRESTAZIONI PER PIU DI SEI GIORNI CONSECUTIVI - ILLICEITA - LAVORO PRESTATO NEL GIORNO DESTINATO AL RIPOSO SETTIMANALE - LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO - CONFIGURABILITA - RETRIBUZIONE EX ART 2126 COD CIV - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1981-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414336-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - DIRITTO DEL LAVORATORE AD UN GIORNO DI RIPOSO DOPO SEI GIORNI CONSECUTIVI DI LAVORO - DEROGHE - ADDETTI AI MAGAZZINI DELLA COMPAGNIA INTERNAZIONALE DELLE CARROZZE LETTI E DEL TURISMO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CLAUSOLA DEI CONTRATTI COLLETTIVI PER DETTI MAGAZZINIERI RELATIVA ALLA PREVISIONE DI PRESTAZIONI PER PIU DI SEI GIORNI CONSECUTIVI - ILLICEITA - LAVORO PRESTATO NEL GIORNO DESTINATO AL RIPOSO SETTIMANALE - LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO - CONFIGURABILITA - RETRIBUZIONE EX ART 2126 COD CIV - NECESSITA.*

Il rapporto degli addetti ai magazzini della compagnia internazionale delle carrozze letti e del turismo non rientra fra i rapporti di lavoro in relazione ai quali la disciplina contrattuale, collettiva o individuale, puo - nel rispetto delle esigenze indicate dalle sentenze della Corte costituzionale n 150 del 1967 e 146 del 1971 - derogare alla regola del diritto del lavoratore ad un giorno di riposo dopo sei giorni consecutivi di lavoro. Detto rapporto, infatti, non e sottratto all'applicazione del principio generale stabilito dal primo comma dell'art 1 della legge 22 febbraio 1934 n 370, non essendo esso riconducibile ne alle previsioni di cui ai nn 9 e 10 dello stesso articolo, che si riferiscono (per escluderlo dall'applicazione del primo comma) al personale direttamente dipendente da aziende esercenti ferrovie e tranvie pubbliche e al personale addetto a servizi pubblici esercitati direttamente dallo stato, dalle province e dai comuni, ne alla previsione del successivo art 15 della stessa legge, che si riferisce (per stabilire una regolamentazione speciale) al personale viaggiante addetto ai vagoni letto, ai commessi viaggiatori e ad altro personale equiparabile. Pertanto, la clausola dei contratti collettivi che preveda, per i magazzinieri della compagnia suddetta, la prestazione di attivita lavorativa per piu di sei giorni consecutivi e illecita, con l'ulteriore conseguenza che il lavoro da essi prestato nel giorno destinato al riposo settimanale deve essere considerato lavoro straordinario festivo e come tale retribuito ex art 2126 cod civ. (V 3470/80, mass nn 407316 e 407315; (V 2559/79, mass n 398892; (V 2501/79, mass n 398824; (V 2674/78, mass n 392048; (V 1268/76, mass n 379954; (V 1888/75, mass n 375561; (V 1162/69, mass n 339741).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 16 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 21 CORTE COST., Regio Decr. Legge 02/12/1923 num. 2682 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)