Sez. 1, Sentenza n. 12322 del 05/11/1999 (Rv. 530906 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - DECRETO | Decreto camerale collegiale - Intestazione - Difforme indicazione di un giudice rispetto al verbale d'udienza - Errore materiale.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - DECRETO
Il provvedimento (nella specie, decreto collegiale) nella cui intestazione risulti il nome di un magistrato diverso da quello indicato nel verbale dell'udienza collegiale, deve presumersi affetto da errore materiale, come tale emendabile con la procedura di correzione di cui agli articoli 287 e 288 cod.pro.civ.; infatti, tale intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella mera riproduzione dei dati del verbale e, in difetto di elementi contrari, deve ritenersi la coincidenza tra i magistrati indicati nel verbale come componenti del collegio con quelli che, in concreto, hanno partecipato alla deliberazione della decisione (nella specie, è stata ritenuta frutto di errore materiale l'indicazione quale giudice relatore di magistrato non indicato nel verbale d'udienza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)