Sez. L, Sentenza n. 3066 del 01/03/2003 (Rv. 560771 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO | Regione Marche - Disciplina ex legge n. 443 del 1985, del D.L. n. 6 del 1993, convertito in legge n. 63 del 1993 e legge reg. Marche n. 6 del 1988 - Iscrizione nell'albo delle imprese artigiane - Successiva proposizione da parte dell'Inps della istanza di cancellazione - Ammissibilità - Condizioni - Istanza dell'Inps di cancellazione - Proposizione dopo l'intervenuta cancellazione a domanda del soggetto iscritto - Ammissibilità - Condizioni.
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO
Nel vigore della legge 8 agosto 1985, n. 443, del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito in legge 17 marzo 1993, n. 63, e della legge della Regione Marche 28 marzo 1988, n. 6, l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane non è ostativa alla proposizione da parte dell'I.N.P.S. della istanza di cancellazione, qualora siano successivamente venuti meno i presupposti dell'iscrizione, con decisione avente effetto dal momento in cui, secondo il contenuto della domanda e le prove acquisite, risultino venuti meno i requisiti dell'impresa artigiana. L'istanza di cancellazione può essere proposta dall'I.N.P.S. anche dopo l'intervenuta cancellazione disposta su domanda del soggetto iscritto, al fine di ottenere la retrodatazione degli effetti, a meno che il provvedimento sia stato notificato all'Istituto di previdenza e quest'ultimo non lo abbia poi tempestivamente impugnato ai sensi dell'art. 7, comma quinto, della legge regionale citata.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1993 num. 6 CORTE COST., Legge 17/03/1993 num. 63 CORTE COST., Legge Reg. Marche 28/03/1988 num. 6, Legge Reg. Marche 28/03/1988 num. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)