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Sez. U, Sentenza n. 1961 del 20/06/1972 (Rv. 359073 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA PARITA DI RETRIBUZIONE - RETRIBUZIONE DIFFERENTE TRA LAVORATORI E LAVORATRICI - CONTRARIETA O MENO AL PRECETTO COSTITUZIONALE DELLA PARITA DI RETRIBUZIONE - QUESTIONE DI MERITO - CRITERIO DI INDAGINE.*
Stato
decisa il 1972-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359073-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA PARITA DI RETRIBUZIONE - RETRIBUZIONE DIFFERENTE TRA LAVORATORI E LAVORATRICI - CONTRARIETA O MENO AL PRECETTO COSTITUZIONALE DELLA PARITA DI RETRIBUZIONE - QUESTIONE DI MERITO - CRITERIO DI INDAGINE.*

In tema di differenza di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici e questione di merito verificare se il trattamento tabellare differenziato sia fondato sul valore del particolare contenuto tecnico-professionale della prestazione lavorativa (mansioni) espresso in qualifiche (sia cioe legittimo Esercizio di un potere conferito agli organismi sindacali stipulati dall'art 2071, comma secondo cod civ) o costituisca, invece, conseguenza di una presunzione di minor rendimento medio della donna lavoratrice a parita di qualifica professionale e di concrete mansioni (contraria al precetto costituzionale espresso dall'art 37 cost). (V 707'70, mass n 345936).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Costituzione art. 37, Cod. Civ. art. 2071

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)