Sez. 2, Sentenza n. 707 del 17/03/1970 (Rv. 345936 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA PARITA DI RETRIBUZIONE - PRECETTO COSTITUZIONALE DELLA PARITA DI RETRIBUZIONE - EFFETTI - LIMITI - DISPARITA DI TRATTAMENTO ECONOMICO TRA LAVORATORI DI SESSO DIVERSO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - DIVERSITA DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA PARITA DI RETRIBUZIONE - PRECETTO COSTITUZIONALE DELLA PARITA DI RETRIBUZIONE - EFFETTI - LIMITI - DISPARITA DI TRATTAMENTO ECONOMICO TRA LAVORATORI DI SESSO DIVERSO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - DIVERSITA DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO.*
L'art 37 della Costituzione, nel disporre che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parita di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore, da un lato afferma il principio, assoluto e inderogabile, della parita giuridica tra lavoratori di sesso diverso, con la conseguenza che la differenza di sesso non puo incidere, come tale, neppure sul trattamento economicò dall'altro, lungi dal sancire una presunzione di minore capacita di rendimento medio della lavoratrice rispetto al lavoratore nello stesso lavoro, stabilisce che una disparita di trattamento fra lavoratori di sesso diverso puo essere giustificata, ma esclusivamente per cio che attiene alla retribuzione, soltanto da una diversita obbiettiva della prestazione lavorativa. (V 1231-69 massima 339849' 3765-68 massima 336970' Conf n 707-70, massima n 346379).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Costituzione art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)