Sez. 1, Sentenza n. 6428 del 03/12/1996 Cc. (dep. 23/12/1996) Rv. 206354 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE | Che contenga una declinatoria di competenza senza alcuna pronuncia sulla fondatezza della "notitia criminis" - Natura di decreto di archiviazione - Esclusione - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
Non può riconoscersi natura sostanziale di decreto di archiviazione al provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che dispone l'archiviazione senza pronunciarsi in alcun modo sulla fondatezza della "notitia criminis" ex artt. 409 e 410 cod. proc. pen., osservando che i fatti sottoposti al suo esame integrano reati di competenza del pretore, restituisce gli atti al P.M. presso il Tribunale, perché a sua volta li trasmetta a quello presso il pretore. E invero il decreto di archiviazione deve contenere statuizioni in ordine all'infondatezza della notizia di reato o alla sussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 411 cod. proc. pen., non già pronunzie sulla generica non configurabilità di fattispecie non rientranti nella competenza del giudice adito. (Fattispecie nella quale la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto insussistente il conflitto denunciato dal P.M. presso il Tribunale sull'asserita configurabilità di ipotesi di reato più grave di quella ipotizzata dal g.i.p. presso la pretura).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 22 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 411 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)