Sez. 2, Sentenza n. 8527 del 28/05/2003 (Rv. 563676 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Legittimazione ad agire - Qualità di erede della parte originaria - Successione nel giudizio di appello - Prova documentale prodotta per la prima volta in cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
Qualora sia stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia negato la legittimazione ad agire per assenza di prova della qualità di erede del successore dell'originaria parte, la relativa prova non può essere offerta nel giudizio di legittimità in cui ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. non possono essere prodotti documenti che non siano stati depositati nella fase di merito ad eccezione di quelli che riguardano la nullità della sentenza o l'ammissibilità del ricorso e del controricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)