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Sez. 3, Sentenza n. 379 del 11/01/2005 (Rv. 580189 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA | Da parte di soggetto qualificantesi erede della parte del grado precedente - Onere della prova di tale qualità - Sussistenza - Inadempimento - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento - Contestazione della controparte - Natura meramente sollecitatoria del potere d'ufficio - Conseguenze - Ammissibilità anche nella conclusionale d'appello - Mancata contestazione della controparte od espressa ammissione della qualità - Rilevanza - Argomento di prova.
Stato
decisa il 2005-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580189-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA

Poiché la successione nel processo, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., di un altro soggetto alla parte originaria è un fatto costitutivo del diritto potestativo di natura processuale ad impugnare la sentenza emessa nei confronti della parte originaria, il soggetto che proponga l'impugnazione (o, specularmente, ad essa resista) nell'asserita qualità di erede di quello che ha partecipato al precedente grado o alla precedente fase del giudizio deve provare sia il decesso della parte originaria, sia i fatti da cui deriva quella sua qualità e la mancanza di tale prova è circostanza rilevabile d'ufficio, al di là della contestazione della controparte, in quanto attinente alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice dell'impugnazione e come tale alla regolare costituzione del contraddittorio in funzione del giudizio dell'impugnazione e non alla sola titolarità della situazione sostanziale, come accade, invece, allorquando un soggetto agisca qualificandosi come erede introducendo un giudizio di primo grado, nel qual caso la controparte, proprio per quella ragione, ha l'onere di eccepire tempestivamente il difetto di quella qualità. Ne discende che, vertendosi in tema di questione rilevabile d'ufficio, l'eventuale contestazione della qualità di erede dell'esercente il diritto di impugnazione che tale si sia qualificato da parte della controparte assume solo la funzione di mera sollecitazione dell'esercizio del potere ufficioso del giudice dell'impugnazione e come tale ben può essere effettuata anche nella comparsa conclusionale d'appello. Ai fini del convincimento probatorio che il giudice dell'impugnazione deve d'ufficio formarsi sulla qualità di erede dell'impugnante, il comportamento tenuto dalle parti ed in particolare il fatto che la controparte espressamente consideri il fatto successorio come verificato e riconosca la qualità di erede, ovvero imposti un linea difensiva incompatibile con la mancanza di quella qualità, può essere utilizzato soltanto come argomento di prova ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 116 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)