Sez. L, Sentenza n. 225 del 13/01/1983 (Rv. 425052 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - STABILITÀ REALE DEL RAPPORTO - DISCIPLINA EX ART. 35 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - RIFERIMENTO ALL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELL'IMPRESA IN UNITÀ PRODUTTIVE - STABILITÀ OBBLIGATORIA - DISCIPLINA EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - PRESUPPOSTO - MANCANZA - DISCIPLINA EX ART. 2118 C.C. - APPLICABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - STABILITÀ REALE DEL RAPPORTO - DISCIPLINA EX ART. 35 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - RIFERIMENTO ALL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELL'IMPRESA IN UNITÀ PRODUTTIVE - STABILITÀ OBBLIGATORIA - DISCIPLINA EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - PRESUPPOSTO - MANCANZA - DISCIPLINA EX ART. 2118 C.C. - APPLICABILITÀ.*
Al fine dell'applicazione dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n 300 (statuto dei lavoratori), il quale prevede la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore ingiustamente licenziato (cosiddetto regime di stabilità reale), requisiti necessari e sufficienti sono quelli previsti dal successivo art. 35 della legge stessa, con riferimento all'organizzazione territoriale della impresa in unità produttive, quale che sia la sua dimensione complessiva. Detta norma, pertanto, se trova applicazione anche nell'ipotesi di impresa industriale o commerciale che occupa almeno sedici dipendenti nel suo unico stabilimento non è invocabile nella diversa ipotesi di impresa industriale o commerciale che, pur occupando almeno trentasei dipendenti, abbia gli stessi dislocati secondo criteri organizzativi e territoriali non corrispondenti a quelli indicati dall'art. 35. In difetto di tali requisiti, resta operante l'art. 8 della legge 15 luglio 1966 n 604 sui licenziamenti individuali, con il relativo regime di stabilità cosiddetta solo obbligatoria del posto di lavoro, sempreché il datore di lavoro, anche non imprenditore, ovvero imprenditore ma senza l'articolazione produttiva suddetta, occupi almeno trentasei dipendenti, secondo la previsione dell'art. 11 della medesima legge n. 604 del 1966. Ove, infine, non si realizzi nessuna delle indicate ipotesi, il licenziamento resta regolato dal comune regime del recesso di cui all'art. 2118 cod. civ. (V 185/75 Corte cost; (V 152/75 Corte cost.; (Conf 5058/78, mass n 394815).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)