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Sez. L, Sentenza n. 3034 del 17/05/1985 (Rv. 440743 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO DISPOSTO DA ORGANISMI MILITARI STRANIERI DELL'ALLEANZA ATLANTICA OPERANTI IN ITALIA - CONTROLLO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI - DIFETTO DEGLI ELEMENTI DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL NESSO TRA L'EFFETTIVITÀ DI ESSA ED IL RECESSO - PLURALITÀ DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440743-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO DISPOSTO DA ORGANISMI MILITARI STRANIERI DELL'ALLEANZA ATLANTICA OPERANTI IN ITALIA - CONTROLLO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI - DIFETTO DEGLI ELEMENTI DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL NESSO TRA L'EFFETTIVITÀ DI ESSA ED IL RECESSO - PLURALITÀ DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - CONFIGURABILITÀ.*

Nel caso di licenziamento collettivo di lavoratori cosiddetto a statuto locale, disposto, per esigenze di ristrutturazione e ai sensi della cosiddetta dichiarazione congiunta del 17 luglio 1957, da organismi militari stranieri dell'alleanza atlantica operanti in Italia, sono insindacabili i motivi della ristrutturazione, ma restano soggette a controllo (come per ogni altro licenziamento collettivo) l'effettività di essa ed il nesso causale tra questa ed il recesso, con la conseguenza, ove tali elementi difettino, dell'insussistenza di un licenziamento collettivo e della configurabilità, invece di questo, di una pluralità di licenziamenti individuali eventualmente giustificati da motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966 (norma che è applicabile anche nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori, i quali, peraltro, possono soggiacere soltanto al regime della tutela cosiddetta obbligatoria di cui all'art. 8 della stessa legge, non essendo applicabile nei loro confronti la tutela cosiddetta reale di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970). (V 2721/84, mass n 434767; (V 501/84, mass n 432736; (V 7100/83, mass nn 431719 e 431720; (V 2335/83, mass n 427190; (V 1098/83, mass n 425883; (V 369/83, mass n 425180; (V 225/83, mass n 425052; (V 5359/82, mass n 423148).*

Riferimenti normativi: Legge 30/11/1955 num. 1335 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)