Sez. 3, Sentenza n. 943 del 25/03/1972 (Rv. 357214 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTO DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - DIFETTI DELLO IMMOBILE - ESTENSIONE - DISTINZIONE TRA STRUTTURE PORTANTI (MURI MAESTRI, FONDAMENTA, PILONI IN CEMENTO ARMATO) ED ELEMENTI ORNAMENTALI - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTO DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - DIFETTI DELLO IMMOBILE - ESTENSIONE - DISTINZIONE TRA STRUTTURE PORTANTI (MURI MAESTRI, FONDAMENTA, PILONI IN CEMENTO ARMATO) ED ELEMENTI ORNAMENTALI - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
I difetti considerati dall'art 1669 cod civ, ai fini della responsabilita dell'appaltatore, non sono soltanto quelli relativi alle strutture portanti della costruzione, ma riguardano tutti quegli elementi che debbono essere presenti affinche l'opera possa fornire la normale utilita in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. Non e pertanto decisiva, ai fini dell'accertamento delle responsabilita del costruttore, la distinzione fra strutture portanti ed elementi ornamentali, poiche questi ultimi possono in concreto assumere il valore di elementi costitutivi essenziali. (nella specie era stata affermata la responsabilita del costruttore di un edificio, in quanto ritenuta chiara manifestazione di un difetto riguardante la sistemazione di tutte le lastre di rivestimento, sistemazione che rappresentava una parte non trascurabile dei manufatti posti in essere dall'appaltatore. La Corte di Cassazione, respingendo il ricorso, ha enunciato il principio che precede). (V 2452'70, mass n 347717).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)