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Sez. 3, Sentenza n. 767 del 28/04/1967 (Rv. 326837 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - OBBLIGO DEL GIUDICE DI RINVIO DI PROVVEDERE SULLA DOMANDA DI RESTITUZIONE INDIPENDENTEMENTE DALL'ESITO DELLA LITE PRINCIPALE - CONDIZIONI - PRONUNZIA CONTESTUALE SUL MERITO - SOCCOMBENZA DELLA PARTE VITTORIOSA IN CASSAZIONE - DETRAZIONE DELLE SPESE GIA PAGATE.*
Stato
decisa il 1967-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326837-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - OBBLIGO DEL GIUDICE DI RINVIO DI PROVVEDERE SULLA DOMANDA DI RESTITUZIONE INDIPENDENTEMENTE DALL'ESITO DELLA LITE PRINCIPALE - CONDIZIONI - PRONUNZIA CONTESTUALE SUL MERITO - SOCCOMBENZA DELLA PARTE VITTORIOSA IN CASSAZIONE - DETRAZIONE DELLE SPESE GIA PAGATE.*

Il principio secondo il quale il giudice di rinvio deve provvedere sulla domanda di restituzione di quanto pagato in esecuzione di una sentenza poi cassata, senza subordinare la relativa decisione all'esito finale della lite principale, e applicabile quando la domanda sia autonomamente proposta o quando, proposta congiuntamente a quella di merito, su questa il giudice di rinvio non decida definitivamente. Il principio stesso non si applica quando il giudice di rinvio decide contestualmente sia sulla domanda di restituzione delle spese, sia su quella di merito, e ritiene definitivamente soccombente la parte che fu vittoriosa in Cassazione in tal caso, egli non puo condannare la controparte alla restituzione delle spese riscosse in virtu della sentenza poi cassata, ma deve detrarre dall'ammontare complessivo delle spese dovute dal soccombente quella parte che e stata da lui precedentemente versata. (Cfr.52-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)