Sez. 3, Sentenza n. 113 del 14/01/1974 (Rv. 367669 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - RIUNIONE DELLA DOMANDA PRINCIPALE E DI QUELLA DI RESTITUZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - SPESE GIUDIZIALI - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - RIUNIONE DELLA DOMANDA PRINCIPALE E DI QUELLA DI RESTITUZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - SPESE GIUDIZIALI - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE.*
Il giudice di rinvio puo riunire la domanda principale alla domanda di restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza cassata, autonomamente proposta, quando decida contestualmente su entrambe le domande. In tal caso, nella liquidazione delle spese del giudizio il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare e diretto riferimento all'esito della lite. (V 767'67, mass n 326837).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)