Sez. 3, Sentenza n. 1032 del 07/05/1971 Ud. (dep. 06/12/1971) Rv. 119442 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - CASISTICA DI ATTI - FALSITA MATERIALE - IN ATTI PUBBLICI - IN CERTIFICATI - IN GENERE - FALSITA IN MATRICI DI BOLLE DI ESPORTAZIONE - FALSITA IN ATTO PUBBLICO E NON IN CERTIFICATO AMMINISTRATIVO.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - CASISTICA DI ATTI - FALSITA MATERIALE - IN ATTI PUBBLICI - IN CERTIFICATI - IN GENERE - FALSITA IN MATRICI DI BOLLE DI ESPORTAZIONE - FALSITA IN ATTO PUBBLICO E NON IN CERTIFICATO AMMINISTRATIVO.*
Costituisce falso in atto pubblico, e non in attestato della pubblica autorita, quello commesso nelle matrici di bolle di esportazione, sulle quali sono stati apposti falsi timbri doganali e attestazioni di firme di funzionari e agenti doganali al fine di dimostrare di aver effettuato esportazioni, in realta non avvenute. Tali bolle, infatti, non costituiscono semplice attestazione del pubblico ufficiale, ma rappresentano il titolo che consente il rimborso dell'IGE e sono, quindi, Atti costitutivi di una situazione giuridica connessa all'avvenuta esportazione della merce.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)