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Sez. 5, Sentenza n. 28948 del 10/12/2008 (Rv. 606015 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI | Cessioni di beni in sospensione di imposta - Art. 8 d.P.R. n. 633 del 1972 - Oneri di controllo a carico del cedente - Mera verifica della conformità della dichiarazione d'intenti - Sufficienza - Fattispecie in tema di accertamento induttivo.
Stato
decisa il 2008-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606015-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI

In tema di cessioni di beni in sospensione di imposta, ai sensi dell'art. 8 d.P.R. n. 633 del 1972, il soggetto cedente, una volta riscontrata la conformità alle disposizioni di legge delle dichiarazioni di intenti presentate dagli acquirenti, non è tenuto ad eseguire alcun altro controllo, rimanendo la responsabilità, anche penale, derivante da un'eventuale falsità di tali attestazioni totalmente a carico di chi emette detta dichiarazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale, in tema di IVA, aveva ritenuto illegittimo l'operato dell'Amministrazione finanziaria, che, pur in presenza di una contabilità formalmente regolare, aveva proceduto ad accertamento induttivo nei confronti del cedente, sulla base delle irregolarità riscontrate nella contabilità dei cessionari).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)