Sez. 3, Sentenza n. 15107 del 17/06/2013 (Rv. 626909 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - INTERESSE | Assicurazione della merce trasportata - Titolarità del diritto all'indennizzo - Individuazione - Applicazione dei criteri dettati dall'art. 1689, primo comma, cod. civ. - Necessità - Fattispecie.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - INTERESSE
Nell'ipotesi di assicurazione contro la perdita e le avarie di merci trasportate, per stabilire la titolarità del diritto all'indennizzo occorre considerare l'incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate, per cui la legittimazione del destinatario sussiste, ai sensi dell'art. 1689 cod. civ., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con cui si è riconosciuta la qualifica di "assicurato" ex art. 1904 cod. civ. al mittente della merce, atteso che il "subentro" del destinatario nella posizione del mittente non si era verificato, perché la merce non era mai arrivata destinazione per essere stata oggetto di furto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1689, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)