Sez. 3, Sentenza n. 2094 del 30/01/2008 (Rv. 601650 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE | Assicurazione della merce trasportata - Titolarità del diritto all'indennizzo - Individuazione - Criteri riconducibili all'interpretazione dell'art. 1689, primo comma, cod. civ. - Conseguenze - Fattispecie.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE
Nell'ipotesi di assicurazione del carico contro la perdita e le avarie occorse durante il trasporto, per stabilire la titolarità del diritto all'indennizzo per la merce trasportata, occorre considerare l'incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate, per cui la legittimazione del destinatario sussiste, ai sensi dell'art. 1689 cod. civ., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna la vettore. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata con cui era stato riconosciuto il diritto di surroga dell'assicuratore del destinatario della merce, senza avere accertato se quest'ultimo era diventato proprietario della merce stessa per averne chiesto la riconsegna al vettore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1689 com. 1, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)