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Sez. 1, Sentenza n. 17695 del 04/08/2006 (Rv. 591802 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - SENTENZA (EFFICACIA) | Giudice di pace - Declaratoria di incompetenza - Mancata impugnazione e riassunzione nel termine - Conseguenze - Vincolatività della declaratoria di incompetenza - Configurabilità.
Stato
decisa il 2006-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591802-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - SENTENZA (EFFICACIA)

Nei giudizi dinanzi al giudice di pace, ai sensi dell'art. 44 cod. proc. civ., qualora il giudice preventivamente adito declini la propria competenza, affermando la competenza per materia o territoriale inderogabile di altro giudice, e la parte non impugni con l'appello la relativa decisione, provvedendo a riassumere tempestivamente il giudizio dinanzi al giudice indicato come competente, si ha acquiescenza alla declaratoria di incompetenza e la competenza del giudice indicato rimane incontestabilmente stabilita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)