Sez. L, Sentenza n. 5027 del 05/09/1988 (Rv. 459828 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO O RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - IMMUTABILITÀ DELLA CAUSA CONTESTATA - NUOVI FATTI ATTRIBUITI AL LAVORATORE - VALUTAZIONE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO O RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - IMMUTABILITÀ DELLA CAUSA CONTESTATA - NUOVI FATTI ATTRIBUITI AL LAVORATORE - VALUTAZIONE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ.*
In tema di licenziamento, il principio dell'immutabilità della causa contestata preclude la valutazione di altri fatti attribuiti al dipendente soltanto quando essi vengano considerati come cause autonome di recesso, essendone invece ammessa la valutabilità come mere circostanze confermative del fatto contestato e della sua gravità. (Conf 157/86, mass n 443801).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)