diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2590 del 30/05/1989 (Rv. 462902 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - INADEMPIMENTO E RECESSO - PER GIUSTA CAUSA - PRINCIPIO DELL'IMMUTABILITÀ DELLA CAUSA - PORTATA - LICENZIAMENTO PER ECCESSIVA MORBILITÀ - DECLARATORIA DELLA LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO PER INIDONEITÀ DEL LAVORATORE ALLE MANSIONI AFFIDATEGLI - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1989-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462902-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - INADEMPIMENTO E RECESSO - PER GIUSTA CAUSA - PRINCIPIO DELL'IMMUTABILITÀ DELLA CAUSA - PORTATA - LICENZIAMENTO PER ECCESSIVA MORBILITÀ - DECLARATORIA DELLA LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO PER INIDONEITÀ DEL LAVORATORE ALLE MANSIONI AFFIDATEGLI - DIVIETO.*

Il principio dell'immutabilità della causa del licenziamento comporta che il recesso del datore di lavoro non possa fondarsi su fatti diversi da quelli addotti a motivazione del licenziamento stesso, quale enunciata all'atto della sua intimazione, ancorché sia consentita la sostituzione dell'intimazione originaria con un'altra successiva fondata su una diversa causa, nonché la diversa qualificazione giuridica della prima. Consegue che il licenziamento, intimato per eccessiva morbilità, non può essere giudizialmente dichiarato legittimo per la sopravvenuta inidoneità fisico-psichica del lavoratore a svolgere le sue mansioni, che non sia stata enunciata nell'intimazione del licenziamento, né in altra successiva. (V 5027/88, mass n 459828; (V 898/88, mass n 457275).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)