Sez. 1, Sentenza n. 5389 del 14/02/1979 Ud. (dep. 15/06/1979) Rv. 142227 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - RAPPORTI CON LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E LA NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - RAPPORTI CON LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E LA NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO.*
Il diniego delle attenuanti generiche non e incompatibile con la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario. (la Cassazione ha chiarito che le prime tendono ad adeguare la sanzione all'entita del fatto-reato e attengono, quindi, alla misura della pena, mentre i secondi sono collegati alla presunzione di ravvedimento del colpevole).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)