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Sez. 6, Sentenza n. 5766 del 23/01/1980 Ud. (dep. 07/05/1980) Rv. 145215 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - NON MENZIONE DELLA CONDANNA - CONCESSIONE DEI BENEFICI - ESCLUSIONE DELLE ATTENUANTI - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1980-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145215-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - NON MENZIONE DELLA CONDANNA - CONCESSIONE DEI BENEFICI - ESCLUSIONE DELLE ATTENUANTI - LEGITTIMITA.*

I presupposti della concessione delle attenuanti generiche sono diversi da quelli della concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. Pertanto, la concessione di tali benefici non necessariamente deve comportare anche l'applicazione della suddetta attenuante. (V mass n 139424; (Conf mass n 142227).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)