Sez. 3, Sentenza n. 4596 del 10/12/1976 (Rv. 383345 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La valutazione delle risultanze probatorie e la scelta di quelle piu idonee a sorreggere la motivazione sono attivita istituzionalmente proprie del giudice del merito, e sottratte al Sindacato in Sede di legittimita, sempre che la motivazione che le sorregga sia corretta ed adeguata. (V 765/74, mass n 368618; (V 1381/73, mass n 364030).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)