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Sez. L, Sentenza n. 765 del 20/03/1974 (Rv. 368618 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - DEDUCIBILITA - LIMITI - RIESAME DEL MERITO - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368618-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - DEDUCIBILITA - LIMITI - RIESAME DEL MERITO - PRECLUSIONE.*

In Sede di legittimita non e consentito un riesame del merito della controversia attraverso la denunzia di un asserito vizio della motivazione, in quanto il ricorso per Cassazione, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, nei suoi limiti oggettivi e secondo la finalita che gli e propria, e volto unicamente al controllo di legalita sul modo e sui mezzi adoperati dal giudice nella motivazione delle fonti del suo convincimento, in modo da poterne seguire il suo processo logico. La valutazione delle circostanze e delle ragioni poste a base di tale convincimento si risolve in una quaestio facti. (V 1381'73, mass n 364030).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)