diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3282 del 07/07/1992 Cc. (dep. 05/08/1992) Rv. 191599 - 01

Reati fallimentari - Bancarotta in genere | Sentenza dichiarativa di fallimento - Natura giuridica - È elemento costitutivo del reato - Bancarotta prefallimentare e postfallimentare - Competenza per territorio - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 1992-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/191599-01

Reati fallimentari - Bancarotta in genere

In caso di bancarotta, sia semplice che fraudolenta, la dichiarazione di fallimento non costituisce una condizione di punibilità, ma un elemento costitutivo del reato e si colloca, per tutti i casi riferibili a condotte realizzate prima della dichiarazione di fallimento (come per tutte le ipotesi elencate nel primo comma dell'art. 216 R.D. 16 marzo 1942, n. 267) quale ultimo atto che perfeziona il delitto di bancarotta e che quindi radica la competenza per territorio del giudice del luogo in cui il reato viene consumato, cioè dal luogo in cui si realizza l'ultimo atto, che è la declaratoria fallimentare. In caso, invece, di bancarotta post-fallimentare (di cui all'art. 216, comma secondo, R.D. 16 marzo 1942, n. 267) l'ultimo atto di esecuzione, e cioè il perfezionamento della fattispecie criminosa, viene realizzato non nel luogo in cui è dichiarato il fallimento, che anzi precede gli atti in frode alla massa fallimentare ed ai creditori, bensì nel luogo in cui vengono posti in essere gli ulteriori atti, esecutivi della bancarotta, ed è in questo luogo che si radica la competenza per territorio, a nulla valendo, agli effetti penali, la "vis actractiva" esercitata, in sede civile, dalla procedura fallimentare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)