Sez. 5, Sentenza n. 53184 del 12/10/2017 Ud. (dep. 22/11/2017) Rv. 271590 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta fraudolenta prefallimentare - Struttura del reato - Natura della sentenza dichiarativa di fallimento - Condizione obiettiva di punibilità.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di bancarotta fraudolenta prefallimentare, la dichiarazione di fallimento, ponendosi come evento estraneo all'offesa tipica e alla sfera di volizione dell'agente, costituisce condizione obiettiva di punibilità, che circoscrive l'area di illiceità penale alle sole ipotesi nelle quali alle condotte del debitore, di per sé offensive degli interessi dei creditori in quanto espongono a pericolo la garanzia di soddisfacimento delle loro ragioni, segue la dichiarazione di fallimento.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 2, Legge Falliment. art. 219 com. 2 n. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)