Sez. 1, Sentenza n. 5505 del 08/03/2010 (Rv. 612259 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento - "Eventus damni" - Prova - Necessità - Esclusione - Lesione della "par condicio creditorum" - Presunzione legale assoluta - Configurabilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, la revoca dell'atto oneroso compiuto nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento non è subordinata alla ricorrenza di un danno concreto per la massa, poiché il danno è "in re ipsa" e presunto in via assoluta, consistendo nella pura e semplice lesione della "par condicio creditorum", ricollegabile all'uscita in sé del bene dalla massa, conseguente all'atto di disposizione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)