Sez. 1, Sentenza n. 13293 del 26/07/2012 (Rv. 623652 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Pagamenti relativi a rapporti di durata a prestazioni corrispettive - Revocatoria - Ammissibilità - Fondamento - Corrispettivo di una prestazione ricevuta dal "solvens" ovvero rapporto in corso alla data del pagamento - Irrilevanza - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Qualsiasi pagamento, ancorché relativo a rapporti di durata a prestazioni corrispettive, è soggetto a revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67, comma 2, legge fall. (nel testo anteriore al d.l. n. 35 del 2005, conv. nella legge n. 80 del 2005), in considerazione della natura cosiddetta indennitaria di detta azione, per la quale il pregiudizio che la giustifica è in "re ipsa" e consiste nella lesione della "par condicio creditorum", onde è irrilevante che il pagamento oggetto di revoca costituisca (nella specie, canone locativo scaduto e IVA sullo stesso) il corrispettivo di una prestazione ricevuta dal "solvens", ovvero il fatto che il rapporto sia ancora in corso alla data del pagamento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)