Sez. 1, Sentenza n. 2148 del 13/02/2003 (Rv. 561022 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Termine ragionevole del processo - Processo penale - Computo del termine - "Dies a quo" - Fase anteriore al rinvio a giudizio - Rilevanza - Condizioni.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
L'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, con riferimento al processo penale, prevede il diritto della persona di ottenere entro un termine ragionevole la decisione sul fondamento dell'accusa che le viene rivolta, e quindi richiede il computo di quel termine a partire dal momento in cui il querelato o denunciato abbia avuto conoscenza dell'atto del processo che lo identifichi come accusato. Ne discende che - al fine del riscontro della inosservanza di detta norma e, correlativamente, del diritto ad equa riparazione contemplato per l'inosservanza medesima dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 - la fase anteriore al rinvio a giudizio è rilevante se e dalla data in cui vi sia stata accusa, nel senso specificato.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)