Sez. 1, Sentenza n. 48456 del 17/07/2019 Cc. (dep. 28/11/2019) Rv. 277461 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Collaboratori di giustizia - Attualità del programma di protezione - Necessità - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della concessione dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario in favore dei "collaboratori di giustizia", assumono rilievo esclusivo le condotte di collaborazione processualmente apprezzabili e suscettibili di valutazione da parte del giudice ai fini della graduazione della pena e non le misure di tipo amministrativo finalizzate a garantire l'incolumità del soggetto collaborante.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 9, Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 novies, Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Legge 13/02/2001 num. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)