Sez. 1, Sentenza n. 41111 del 21/09/2004 Cc. (dep. 20/10/2004) Rv. 229782 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Collaboratori di giustizia - Attualità del programma di protezione - Necessità - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge di ordinamento penitenziario in favore dei "collaboratori di giustizia", assumono rilievo esclusivo le condotte di collaborazione processualmente apprezzabili e suscettibili di valutazione da parte del giudice per il trattamento sanzionatorio e non misure di tipo amministrativo finalizzate a garantire l'incolumità del soggetto collaborante. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che non si potesse negare l'istanza di detenzione domiciliare e semilibertà in favore di un "collaboratore" non soggetto a speciali misure di protezione).
Riferimenti normativi: Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 novies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)