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Sez. 1, Sentenza n. 11107 del 05/11/1998 (Rv. 520385 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Competenza del giudice di pace - Cause di valore inferiore a lire due milioni - Giudizio secondo equità - Sentenza - Impugnabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1998-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520385-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Le sentenze rese dal giudice di pace nelle cause di opposizione ad ordinanza ingiunzione, per effetto dell'art. 7, comma terzo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 17 legge 21.11.1991 n. 374, poi abrogato, a vantaggio della competenza pretorile, per effetto dell'art. 1 D.L. 21.6.1995 n. 238, e poi dell'art. 1 D.L. 18.10.1995 n. 432, convertito in legge 20.12.1995 n. 534, sono, nelle cause di valore non eccedente lire due milioni, inappellabili e impugnabili per cassazione soltanto con riferimento agli errores in procedendo, e non anche a quelli in "iudicando", atteso che il giudizio di equità, per sua stessa natura, sfugge ad ogni rivalutazione da parte del giudice superiore.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/1995 num. 238 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 art. 1 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 7 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)