Sez. 5 - , Sentenza n. 25698 del 01/09/2022 (Rv. 665867 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Redditi di capitale di fonte estera - Persona fisica titolare di partecipazione in "partnership" non qualificata di diritto internazionale - Tassazione mediante ritenuta alla fonte o mediante imposta sostitutiva di tipo obbligatorio - Detraibilità dell'imposta sul reddito pagata in paese estero - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)
Per i redditi di capitale di fonte estera, direttamente percepiti dal contribuente, persona fisica, titolare di una partecipazione non qualificata in una "partnership" di diritto internazionale (nel caso statunitense), qualora l'assoggettamento a imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta, come nell'ipotesi di cui all'art. 27, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, o mediante imposta sostitutiva, sovrapponibile alla prima in ragione dell'identità di funzione, ex art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, non avvenga "su richiesta del beneficiario del reddito" ma obbligatoriamente, senza che il contribuente possa chiedere l'imposizione ordinaria, l'imposta sul reddito pagata in un Paese estero (nel caso, USA) si deve considerare detraibile in quanto l'interpretazione conforme della locuzione "anche su richiesta del contribuente" - che figura nel testo di vari accordi internazionali e nella Convenzione Italia-USA -, conferma che quando l'Italia ha inteso negare il credito d'imposta lo ha previsto espressamente.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 18 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 com. 4, Legge 11/12/1985 num. 763 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)