Sez. 5 - , Ordinanza n. 28572 del 06/11/2019 (Rv. 655731 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE | Redditi prodotti all'estero - Imposte ivi pagate - Art. 15 T.U.I.R. (applicabile "ratione temporis") - Richiesta di detrazione - Termine - Perentorietà - Conseguenze - Credito di imposta - Azione restitutoria ex art. 38 del d.P.R. n. 702 del 1973 - Preclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE
In tema di crediti di imposta su dividendi di fonte estera, l'art. 15, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo applicabile "ratione temporis"), al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, attribuisce la possibilità di detrarre le tasse già versate all'estero fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente, a condizione - prevista a pena di decadenza - che il contribuente eserciti la facoltà nel periodo di imposta in cui i tributi esteri sono stati pagati a titolo definitivo; con la conseguenza che, essendo preclusa la possibilità di avanzare detta richiesta nei periodi di imposta successivi, non è ammessa l'opzione alternativa dell'istanza di rimborso del credito ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale, presupponendo, peraltro, l'inesistenza dell'obbligazione tributaria italiana, aggirerebbe la perentorietà del termine decadenziale.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 15 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 96 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)