Sez. 3, Sentenza n. 7256 del 11/05/2012 (Rv. 622384 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE | Danno non patrimoniale da vacanza rovinata - Prova - Contenuto - Inadempimento del contratto di pacchetto turistico - Sufficienza - Fondamento.
TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE
La prova del danno non patrimoniale da "vacanza rovinata", inteso come disagio psico-fisico conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata, è validamente fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione dell'inadempimento del contratto di pacchetto turistico, non potendo formare oggetto di prova diretta gli stati psichici dell'attore, desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della "finalità turistica" e dalla concreta realizzazione della "finalità turistica" e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi prestati, essenziali alla realizzazione dello scopo vacanziero.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/05/2011 num. 79 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)