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Sez. 3, Sentenza n. 5189 del 04/03/2010 (Rv. 611821 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE | Pacchetto turistico - Obblighi specifici dell'operatore turistico - Inesatto adempimento - Prova liberatoria - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611821-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE

Con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico "tutto compreso", sottoscritto dal consumatore sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso contenuta in un "depliant" illustrativo, l'organizzatore assume specifici obblighi contrattuali, soprattutto di tipo qualitativo, inerenti a modalità del viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi, etc.; conseguentemente, qualora le prestazioni non siano esattamente adempiute, secondo un criterio medio di diligenza valutabile dal giudice del merito, sussiste la responsabilità contrattuale e il conseguente obbligo risarcitorio dell'organizzatore, salvo la prova della non imputabilità dell'inadempimento, derivante (ai sensi dell'art. 1256 cod. civ. e dell'art. 17 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111, applicabile "ratione temporis") da eventi successivi alla stipula del contratto, quali il caso fortuito o la forza maggiore, ovvero l'esclusiva responsabilità del terzo o del consumatore. (Fattispecie relativa all'acquisto di un pacchetto turistico avente ad oggetto il viaggio aereo e l'alloggiamento in un complesso turistico in cui, diversamente da quanto risultava dalla fotografia pubblicata sul "depliant", la spiaggia era sporca e il mare inquinato da idrocarburi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 111 art. 14, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 111 art. 17, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1256

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)