Sez. 2, Sentenza n. 3311 del 18/11/1971 (Rv. 354794 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DELL'AZIONE - QUALIFICAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DELL'AZIONE - QUALIFICAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
La qualificazione data all'Azione dai giudici di merito, in base agli esami degli Atti e dell'istruttoria eseguita, costituisce un giudizio che, al pari di ogni altro apprezzamento di fatto, non puo essere Sindacato in Cassazione se non per vizi di motivazione, non essendo il suo contenuto suscettibile di riesame in Sede di legittimita. (V 1497'68, mass n 333160).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)