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Sez. 5, Sentenza n. 15442 del 06/12/2001 (Rv. 550923 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Società di assicurazione - Fusioni e concentrazioni - Plusvalenza per maggior valore delle azioni ricevute rispetto a quello di mercato - Sospensione d'imposta ex art. 79 legge n. 742 del 1986 - Applicabilità.
Stato
decisa il 2001-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550923-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

Per le ipotesi di concentrazione e di fusione delle società di assicurazione, la tassabilità in via generale della plusvalenza ottenuta per effetto di un maggior valore delle azioni ricevute rispetto a quello di mercato, di per sè implica l'applicazione della norma di agevolazione di cui all'art. 79 della legge n. 742 del 1986 (ossia del regime di temporanea sospensione d'imposta), posto che la plusvalenza medesima (proprio perché altrimenti da includersi nell'imponibile dell'esercizio in cui viene iscritta) è qualificabile come "emergente in conseguenza" del conferimento e così beneficia del trattamento di sospensione.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1986 num. 742 art. 79, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)