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Sez. 5, Sentenza n. 10802 del 24/07/2002 (Rv. 556145 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE | Principio generale del valore normale dei beni, stabilito dall'art. 9 d.P.R. n. 917 del 1986 - Valore, oltre che contabile, anche fiscale - Affermazione - Conseguenze - Potere dell'Ufficio di verifica - Fattispecie in tema di servizi resi dalla società contribuente alle sue controllate.
Stato
decisa il 2002-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556145-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE

In tema di determinazione del reddito d'impresa, per la valutazione a fini fiscali delle varie prestazioni che costituiscono le componenti attive e passive del reddito, va applicato il principio, avente valore generale, stabilito dall'art. 9 del d.P.R. n. 917 del 1986, che non ha soltanto valore contabile, e che impone quale criterio valutativo il riferimento al normale valore di mercato (art. 9, terzo comma, cit.) per i corrispettivi, proventi, spese ed oneri in natura presi in considerazione dal contribuente. Ne consegue che il Fisco non può considerare legittimamente appostati costi ingiustificati, nella parte superiore al normale valore di mercato (In applicazione di tale principio, la S. C. ha annullato con rinvio la sentenza della Commissione tributaria che, in accoglimento del ricorso del contribuente, aveva riconosciuto la legittimità della detrazione, nella loro interezza, quali componenti negative del reddito, dei costi di noleggio delle imbarcazioni noleggiate alla società contribuente dalla controllante, che li aveva acquistati dalle proprie controllate e noleggiati alle stesse venditrici, e che secondo l'Ufficio erano sproporzionati rispetto al valore dei servizi resi).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)