Sez. 1, Sentenza n. 18241 del 22/08/2006 (Rv. 591544 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Determinazione dell'assegno di divorzio - E del contributo di mantenimento in favore dei figli - Elementi oggetto della ponderata valutazione del giudice - Potenzialità dell'attività di impresa esercitata dal coniuge obbligato e titolarità, da parte di questo, di beni immobili - Rilevanza - Dichiarazioni dei redditi - Valore vincolante - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
In tema di divorzio, legittimamente il giudice del merito, nel determinare il reddito dei coniugi ai fini della determinazione dell'assegno divorzile e del contributo di mantenimento in favore dei figli, tiene conto delle potenzialità dell'attività di impresa esercitata dal coniuge obbligato e dell'entità oggettiva degli immobili di cui quest'ultimo risulti proprietario, prescindendo dalle risultanze delle dichiarazioni dei redditi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)