Sez. 1, Sentenza n. 9876 del 28/04/2006 (Rv. 588477 - 01)
PROVA CIVILE - DICHIARAZIONE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: VALORE PROBATORIO (DENUNZIA DEI REDDITI; DICHIARAZIONI ALLA P.S.; DICHIARAZIONI RESE ALLA P.A.; IN GENERE) | Assegno di divorzio - Attribuzione e quantificazione - Dichiarazioni dei redditi dell'obbligato - Valore probatorio.
PROVA CIVILE - DICHIARAZIONE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: VALORE PROBATORIO (DENUNZIA DEI REDDITI; DICHIARAZIONI ALLA P.S.; DICHIARAZIONI RESE ALLA P.A.; IN GENERE)
Le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, in una controversia concernente l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di divorzio, relativa a rapporti estranei al sistema tributario, valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può disattenderle, fondando il suo convincimento su altre risultanze probatorie.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)