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Sez. L, Sentenza n. 136 del 16/01/1976 (Rv. 378775 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - PROCEDIMENTO EX ART 28 DELLO STATO DEI LAVORATORI - DISTINZIONE IN DUE FASI - PROVVEDIMENTO DEFINITORIO DELLA SECONDA FASE - NATURA - MEZZI DI IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1976-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378775-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - PROCEDIMENTO EX ART 28 DELLO STATO DEI LAVORATORI - DISTINZIONE IN DUE FASI - PROVVEDIMENTO DEFINITORIO DELLA SECONDA FASE - NATURA - MEZZI DI IMPUGNAZIONE.*

Lo speciale procedimento dell'art 28 dello statuto dei lavoratori - almeno prima del nuovo rito delle controversie di lavoro introdotto dalla legge 11 agosto 1973, n 533 - si articola inizialmente in una duplice fase, di cui la prima, con carattere sommario e funzione prevalentemente esecutiva, si svolge dinanzi al pretore, competente a emettere, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, i provvedimenti urgenti per la repressione dell'attivita antisindacale, mentre la seconda, solo eventuale ed a cognizione piena, si svolge avanti al tribunale a seguito dell'opposizione proposta dalle parti. Tale seconda fase esaurisce il primo grado del giudizio e si conclude con sentenza immediatamente esecutiva, soggetta, secondo le regole generali, all'appello, e non gia immediatamente impugnabile con ricorso per Cassazione. (Conf 3365/73, mass n 367282).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)